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8 Marzo 2016

Tributi – Mancata approvazione TARI: in vigore tariffe dell’anno precedente

Nei casi in cui il Consiglio non approvi, entro il termine prefissato, né le nuove tariffe TARI né il piano economico finanziario, “l’amministrazione potrà validamente esigere le tariffe TARI del 2014, a fronte di un servizio che, per scelta dell’organo consiliare, mantiene le caratteristiche dell’ultimo PEF formalmente approvato, ossia quello del 2014, salva la necessità di ristoro al gestore per gli eventuali maggiori oneri medio tempore sostenuti per il nuovo servizio, che il Consiglio comunale ha, di fatto, non approvato nei termini di legge” (delibera n. 49/2016 della Corte dei Conti Sicilia).

A supporto della propria conclusione, i giudici hanno citato:

  • 1, comma 683, Legge n. 147/2013: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani […]”
  • 1, comma 169, Legge n. 296/2006: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Si fornisce il testo integrale della delibera:

Delibera 49-2016

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