La Circolare n. 7/2015 dell’Agenzia delle Entrate prevede la responsabilità del professionista o CAF per imposte, interessi e sanzioni in caso di controllo formale della dichiarazione, sia per quanto riguarda il modello 730 precompilato, sia per quanto riguarda il modello 730 “normale”.
Tuttavia, è prevista una particolare forma di ravvedimento riservata ai professionisti e ai CAF che si accorgano di violazioni commesse nella dichiarazione presentata e ne diano comunicazione entro il 10 novembre: ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a) del DLgs. n. 241/97, infatti, se il professionista o il CAF producono una dichiarazione rettificativa del contribuente o una comunicazione dei dati relativi alla rettifica, le somme a loro carico si limitano alla sola sanzione (dell’imposta e degli interessi risponde invece il contribuente).
Qualora il pagamento della sanzione sia effettuato entro il termine del 10 novembre, la sanzione è ridotta a 1/8 ex art. 13, comma 1, lett. b) del DLgs. n. 472/97; essendo la sanzione del 30%, sarà quindi dovuta nella misura del 3,75%.
Nella compilazione del modello F24 per il versamento della sanzione, il professionista o CAF deve indicare:
- il codice tributo “8925”;
- i propri dati anagrafici;
- il codice fiscale del contribuente nel rigo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”;
- il nuovo codice identificativo 73.