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6 Aprile 2016

Tributi – Niente canone concessorio per le reti di telefonia

Il DLgs. n. 33/2016 ha chiarito che, per quanto riguarda i gestori delle reti di telecomunicazioni, nessun tributo locale è previsto a loro carico, ad eccezione del pagamento della Tosap/Cosap. Dunque, i Comuni non hanno la facoltà di avanzare richieste per altre imposte, nemmeno per il canone concessorio (ex art. 27 del Codice della strada) spesso previsto dai regolamenti comunali.

Il D.Lgs. n. 33/2016 ha disposto (con l’art. 12, comma 3) che “L’articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 259/2003, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione”. Il comma 2 in questione così dispone: “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l’obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l’Ente locale, ovvero l’Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d’arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall’Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell’esecuzione delle opere di cui al Codice o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell’eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all’articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”.

La nuova norma, essendo interpretativa e quindi retroattiva, apre la possibilità per i gestori di fare domanda di rimborso relativamente ai tributi indebitamente versati in passato.

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