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TARSU
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27 Maggio 2014

Tributi – Omessa denuncia TARSU e sanzioni

Per analizzare la questione incominciamo prendendo spunto da quanto stabilito all’interno del DLgs. 507/93 con l’art. 70, ovvero che la denuncia TARSU doveva essere presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui era effettivamente iniziata l’occupazione e che assumeva valore a far decorso dall’esercizio successivo a quello di presentazione.

Andando poi all’art. 76 si rileva come l’omessa denuncia sia soggetta a sanzione per un importo compreso tra il 100% e il 200% del tributo.

Riprendendo la sentenza 6950 della Cassazione vediamo come la sanzione sopra richiamata sia applicabile per ognuna delle annualità per le quali la sua presentazione è stata omessa.

Nel rispetto poi dell’art. 12 del DLgs. 472/97, quello della sanzione unica in presenza di cumulo giuridico, si rileva come non si possa effettivamente applicare il cumulo materiale, ovvero reiterare la sanzione piena per tutte le annualità in cui si è manifestata l’omissione, ma si deve procedere ad applicare la sanzione base e poi aumentarla una tantum di un importo che va dalla metà al triplo.

Resta poi valida la possibilità di usufruire della definizione agevolata al terzo, così come previsto dagli articoli 16 e 17 del DLgs. 472/97.

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