La sentenza n. 555/45/16 della CTR Lombardia stabilisce che, ai fini ICI, immobile e relativa pertinenza possono essere accatastati su mappali diversi e addirittura possono avere indirizzi differenti: ciò che rileva è il vincolo pertinenziale derivante dal fatto che i due immobili siano ubicati nello stesso complesso.
La vicenda all’origine della sentenza è la seguente: il Comune di Milano aveva contestato la pertinenzialità di un box auto rispetto all’abitazione principale, sulla base dei differenti indirizzi dei due immobili. Tuttavia, la CTP di Milano ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo sufficiente il vincolo di servizio duraturo tra i due beni: il vincolo è evidenziato dal fatto che l’ingresso al box è situato nello stesso complesso dell’immobile principale.
La sentenza della CTP è stata impugnata dal Comune, che ha negato l’ubicazione dei due immobili nello stesso complesso sulla base della classificazione catastale in mappali distinti. I giudici della CTR, tuttavia, hanno confermato la precedente sentenza richiamando il Regolamento comunale che indica come pertinenze le unità ubicate “nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’abitazione”: tale requisito secondo la Commissione è soddisfatto nel caso in oggetto, così come evidenziato dalla pronuncia della CTP.
Ricordiamo, infine, la risoluzione n. 12/DF/2008 del Ministero dell’Economia: l’esenzione ICI goduta dall’immobile principale è automaticamente estesa alle relative pertinenze destinate a suo servizio o a suo ornamento, anche se distintamente iscritte in catasto.