Il TAR Napoli si è recentemente espresso con una sentenza sull’illegittimità di un aumento della TARI basato sulla minore percentuale di raccolta differenziata conseguita da una determinata zona del territorio comunale rispetto al centro abitato (sentenza n. 5408/2015).
Il caso in oggetto riguarda la controversia tra il Comune e un comprensorio utilizzato dagli abitanti della base Nato americana: il Comune aveva innalzato le tariffe TARI per il comprensorio del 57% rispetto all’anno precedente (contro l’innalzamento del 10% effettuato per il resto delle utenze) sulla base del principio “chi inquina paga” (cfr. comma 652 della Legge n. 147/2013); in particolare, il Comune aveva segnalato che la percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal comprensorio era di gran lunga inferiore a quella conseguita dal centro abitato (rispettivamente il 20% e il 40%).
Il TAR ha motivato la propria sentenza sottolineando l’errata interpretazione del principio di cui sopra operata dal Comune. In linea con la giurisprudenza comunitaria e interna, i giudici hanno evidenziato che le differenze di trattamento tariffario possono essere giustificate esclusivamente sulla base della maggiore capacità di una specifica attività umana di produrre rifiuti inquinanti, indipendentemente dalla modalità con cui viene eseguita la raccolta degli stessi (differenziata o indifferenziata).