Ricordiamo come la IUC, istituita con la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, legge 147/2013), si fondi su due presupposti: uno collegato al possesso di immobili, l’altro all’erogazione dei servizi comunali.
All’interno della IUC vengono racchiuse tre differenti imposte: l’Imu (escluse le abitazioni principali), la Tari (la vecchia TARES, quindi la tassa sui rifiuti) e la Tasi, il tributo sui “servizi indivisibili” dei Comuni (ad esempio, illuminazione, strade, eccetera), dovuta sia dal possessore che dall’utilizzatore dell’immobile.
L’Agenzia delle Entrate ha individuato, con tre risoluzioni differenti (nn. 45/E, 46/E e 47/E del 24 aprile), i codici tributo utili al versamento della TARI e della TASI.
Mentre nulla cambia per la TARI, nel senso che i codici sono gli stessi utilizzati precedentemente per la TARES, nuovi riferimenti sono stati emanati per la TASI.
I codici tributo sono stati istituiti sia per il modello F24 che per il modello F24EP, quest’ultimo si riferisce al modello riservato agli enti pubblici.
Facendo riferimento alla TASI vediamo come i nuovi codici sono i seguenti:
- “3958” per abitazione principale e relative pertinenze;
- “3959” per fabbricati rurali ad uso strumentale;
- “3960” per aree fabbricabili;
- “3961” per altri fabbricati.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all’imposta.
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo. Tuttavia, per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’attività di controllo, si dovranno utilizzare i seguenti codici tributo:
- “3962” per gli interessi;
- “3963” per le sanzioni.