Per il 2015, il calcolo della TARI dovuta è effettuato ancora sulla base della superficie calpestabile.
Secondo quanto previsto dalla Legge n. 147/2013, comma 645, la superficie imponibile per gli immobili di categoria A, B e C “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti”. Il nuovo criterio, che prevede l’utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI, invece, può entrare in vigore solo a partire dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, previo raggiungimento di un accordo in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali sull’avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647. Il comma 647 definisce, infatti, le procedure di interscambio dei dati tra Agenzia delle Entrate e Comuni, utili a determinare la superficie assoggettabile alla TARI pari all’80% della superficie catastale.
Qualora entro dicembre si verifichino entrambe le condizioni (accordo in Conferenza e provvedimento del direttore), dal 2016 sarà possibile applicare la TARI sulla base dell’80% della superficie catastale indicata in visura.