Giovedì 8 febbraio il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha rilasciato le linee guida inerenti l’inserimento dei fabbisogni standard all’interno del piano economico finanziario.
Come prima cosa è importante rilevare che le tariffe TARI 2018 non saranno oggetto di modifica in funzione dei risultati ottenuti dalle simulazioni, le stesse avranno infatti, per questo esercizio, valore conoscitivo e, eventualmente, serviranno a supportare le decisioni amministrative nel caso in cui le tariffe non siano ancora state deliberate.
All’interno del documento redatto dal Ministero viene chiarito come scopo principale del PEF sia quello di garantire “copertura integrale dei costi” previsto dall’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/13, ovverosia “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15, del Dlgs. n. 23/03, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
Storicamente richiamiamo la Legge 147/13, nello specifico l’art. 1 c. 653, per ritrovare le origini di questi parametri di confronto, parametri rinviati sino al 2017 per poi arrivare a dare evidenza al seguente periodo “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”.
Nel richiamo del fatto che i parametri non devono essere obbligatoriamente inseriti nel PEF per l’esercizio 2018, vediamo come gli stessi non abbiano un atto destinato a renderli pubblici, soprattutto nel caso in cui le tariffe siano già state approvate. Per sopperire al questa carenza si potrebbe procedere con l’assunzione di una delibera, destinata esclusivamente a dare prova dell’effettuazione dell’operazione di determinazione dei fabbisogni standard e a dare pubblicità del risultato ottenuto.