Nonostante le alterne vicende che l’hanno vista coinvolta, la Tassa sui rifiuti si articola da sempre in una quota fissa (che dipende dalle necessità pubbliche del servizio erogato) e una variabile, in proporzione alla quantità dei rifiuti prodotti. Dunque sono la produzione e il conferimento dei rifiuti a motivare la normativa e le relative agevolazioni.
Nella sentenza n. 13740 del 31 maggio 2017 della Corte di Cassazione si assimilano tutti i rifiuti cimiteriali ai rifiuti urbani, sia che si tratti di rifiuti vegetali o provenienti da spazzamento sia che si considerino i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.
Neanche la destinazione d’uso esenta i Concessionari dei cimiteri dal pagamento dell’imposta: infatti le stesse norme regolamentari che escludono gli edifici destinati al culto dal pagamento della Tarsu lo fanno perché questi immobili sono ritenuti “incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti”.