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10 Ottobre 2014

Tributi – TASI e abitazione principale

Il 16 ottobre molti contribuenti saranno chiamati al versamento dell’acconto TASI, il nuovo tributo da applicare sull’immobile abitazione principale. A tale proposito riportiamo di seguito alcuni chiarimenti circa i punti- chiave della disciplina TASI.

  • Concetto di abitazione principale – E’ da considerarsi abitazione principale quell’immobile “iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Le agevolazioni previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze possono essere applicate ad un solo immobile per nucleo familiare e tale assunto risulta valido anche nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi.

  • Pertinenze – Rientrano nella categoria delle pertinenze quegli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Rimane il dubbio circa la necessità di presentare la dichiarazione TASI in presenza di più unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7. A tale proposito è opportuno verificare la relativa delibera comunale.

  • Immobili assimilati all’abitazione principale – Il regime previsto per le abitazioni principali deve essere applicato anche alle abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale. Tali abitazioni, infatti, sono escluse dalla tassazione IMU ma soggette alla TASI.

Le abitazioni assimilate per legge all’abitazione principale comprendono:

–        le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

–        gli alloggi sociali;

–        la casa coniugale assegnata al coniuge in seguito a scioglimento civile del matrimonio;

–        un’unica unità immobiliare di proprietà dei prefetti o del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco (per tale unità immobiliare non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica).

Inoltre, il Comune può assimilare all’abitazione principale con proprio regolamento:

–        l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che si trovino in ricovero permanente presso una struttura sanitaria e abbiano stabilito in tale struttura  la propria residenza;

–        l’abitazione concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, i quali la utilizzano come abitazione principale.

Possono essere assimilati ex lege all’abitazione principale anche i fabbricati di lusso, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, i quali tuttavia sono soggetti sia alla TASI sia a tassazione IMU (con applicazione dell’aliquota per abitazione principale deliberata dal Comune, compresa la detrazione).

  • Situazione in cui il possessore sia soggetto diverso dal detentore – Nonostante la posizione diversa del Ministero e dei Comuni, in generale sembra che, nei casi in cui il possessore sia soggetto diverso dal detentore, quest’ultimo debba partecipare al versamento della TASI nella misura del 10-30% del totale dell’imposta. Tuttavia, per i casi specifici si rimanda alle relative delibere comunali.

  • Abitazioni principali di lusso – Immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio storico o artistico). Per tali immobili la tassazione prevede:

–        versamento IMU con aliquota comunale e possibile detrazione base di 200 €

–        versamento TASI con aliquota ordinaria prevista per gli altri immobili ed eventuali detrazioni ove previste a livello comunale

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