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26 Novembre 2015

Tributi – TASI: versamenti e sanzioni

La TASI è un’imposta comunale dovuta sul possesso e/o detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati (compresa l’abitazione principale) e di aree edificabili. Il versamento dell’imposta può essere effettuato tutto in un’unica soluzione entro il 16 giugno oppure in due soluzioni distinte entro il 16 giugno (acconto) e il 16 dicembre (saldo). Nel caso in cui si opti per le due rate separate, per l’acconto le aliquote e le detrazioni di riferimento saranno quelle previste per l’anno precedente, mentre per il saldo si dovrà fare riferimento alle nuove aliquote deliberate per l’anno in corso.

Le delibere comunali in tema di aliquote tributarie devono essere pubblicate sul sito internet del MEF entro il 28.10 dell’anno in corso, pena l’invalidazione delle nuove aliquote.

Il versamento della TASI si effettua tramite bollettino di c/c postale o tramite F24 indicando, in quest’ultimo caso, differenti codici a seconda della tipologia di immobile:

  • 3958 per abitazione principale e relative pertinenze;
  • 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale;
  • 3960 per aree fabbricabili;
  • 3961 per altri fabbricati.

In caso di omesso e/o tardivo pagamento è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.

È comunque possibile sanare le irregolarità attraverso il meccanismo del ravvedimento operoso:

  • Ravvedimento sprint – Ravvedimento effettuato entro 14 giorni dalla scadenza, con una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Ravvedimento breve – Ravvedimento effettuato dal 15° al 30° giorno successivamente alla scadenza, con una sanzione fissa del 3% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Ravvedimento medio – Ravvedimento effettuato dal 30° al 90° giorno successivamente alla scadenza, con una sanzione fissa del 3,33% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Ravvedimento lungo – Ravvedimento effettuato dal 90° giorno di ritardo in poi (ma entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione), con una sanzione fissa del 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

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