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16 Giugno 2016

Ufficio tecnico – Appalti con procedura negoziata

Secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 2, lett b) del nuovo Codice degli appalti (DLgs. n. 50/2016), è possibile per la stazione appaltante procedere all’affidamento con procedura negoziata ad un unico operatore economico “quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”.

Tali eccezioni sono attuabili solo in presenza di adeguata motivazione della scelta presentata dalla stazione appaltante, al fine di dimostrare l’assenza di potenziali concorrenti dell’operatore economico appaltatore o la non sostituibilità del servizio o bene che si intende acquisire con quelli offerti da altri soggetti.

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