Con la sentenza n. 4044 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2017 si dichiara illegittima l’eventuale aggiudicazione avvenuta solo con la valutazione degli elementi tecnici-qualitativi.
Nell’ipotesi in cui la stazione appaltante intenda assegnare l’appalto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve necessariamente fissare dei criteri di valutazione e il correlato punteggio da assegnare anche al dato economico offerto. Il decreto legislativo n. 56/2017 specifica al comma 10-bis dell’articolo 95 che la stazione appaltante deve stabilire «un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento».
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