Sulla base di quanto previsto dall’art. 95, comma 5, del DLgs. n. 50/2016, nel caso in cui la stazione appaltante decida di adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (previsto dal comma 4 del succitato articolo), è necessario che la stessa stazione appaltante fornisca una chiara motivazione della scelta adottata, dimostrando anche come “tramite il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un partecipante in particolare”. Tale obbligo di motivazione deriva dal fatto che l’utilizzo del criterio in esame costituisce una facoltà, una possibilità, e non un obbligo. Pertanto, la stazione appaltante è tenuta a esplicitare sia la motivazione che ha condotto a tale scelta sia il metodo per la selezione della migliore offerta.
Le conclusioni di cui sopra sono riscontrabili nella sentenza n. 166/2017 del Tar di Reggio Calabria, Prima Sezione.