Con la sentenza n. 861 del 17 luglio 2017 il Tar Piemonte, Torino, ha ribadito la possibilità per l’amministrazione aggiudicatrice di disporre – in presenza di ragioni di pubblico interesse – la revoca o l’annullamento dell’intera procedura di gara senza speciali oneri motivazionali. L’aggiudicazione provvisoria consiste, infatti, in una fase necessaria ma non decisiva.
Invece, una volta terminata la gara ed individuato il vincitore, la decisione dell’amministrazione di revocare il provvedimento di aggiudicazione definitiva deve essere accompagnata da presupposti validi e convincenti in quanto la posizione dell’aggiudicatario non è removibile in base a motivazioni poco consistenti.
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