La Corte dei Conti ha dato risposta a un’interrogazione proposta da un Comune in merito alla possibilità di evitare il ricorso alle convenzioni Consip in caso di acquisto di beni e servizi informatici di valore inferiore a 1.000 euro.
Facendo riferimento a quanto disposto dall’art. 1, comma 502 della Legge n. 208/2015 e dall’art 1, comma 512 della Legge di stabilità 2016, i giudici della Corte hanno negato la proposta suggerita dal Comune richiedente: la normativa, infatti, in caso di acquisti di beni e servizi informatici, impone di ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori senza distinzione alcuna sulla base del valore dell’operazione; in caso di violazione degli obblighi sopra indicati, si incorre nella responsabilità disciplinare e nel danno erariale.
Le uniche circostanze che consentono di derogare a tale imposizione sono previste dallo stesso art. 1, comma 512 della Legge di stabilità 2016: beni non disponibili o idonei, oppure casi di necessità e urgenza (sempre in ogni caso autorizzati e motivati dall’organo di vertice amministrativo).