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Corte dei Conti
danno erariale
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4 Dicembre 2017

Ufficio Tecnico – Mancata demolizione degli abusi? Danno erariale!

Con la sentenza n. 408/2017 della Corte dei Conti, i responsabili sono condannati per danno erariale per la mancata osservanza dell’ordine del giudice penale di procedere alla demolizione dei manufatti abusivi perché costruiti su aree sottoposte a vincolo di inedificabilità. Nel caso preso in esame, la quantificazione del danno è stata stimata dal collegio contabile pari ai mancati canoni di locazione, alla spesa inutile sostenuta dall’ente per l’intervento sostitutivo del commissario ad acta e, infine, per il mancato pagamento delle imposte locali da parte degli occupanti gli immobili sine titulo.

I giudici contabili campani hanno ripartito le colpe come segue:

  • l’apporto maggiore al danno erariale è del responsabile del servizio tecnico comunale. La condotta omissiva conduce a una determinazione del danno prevalente al citato responsabile per un importo pari al 40% del danno erariale complessivo;
  • colpa particolarmente grave va, altresì, individuata nel responsabile finanziario. La sua responsabilità è stata individuata nel 20% del danno erariale complessivo;
  • l’ultima posta di danno va attribuita ai sindaci pro tempore;
  • in merito al segretario comunale, benché la sua condotta non sia ritenuta idonea e non si proceda a una piena assoluzione, le spese legali sostenute per la difesa possono essere rimborsate.

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