Un Comune abruzzese ha avanzato una specifica richiesta alla Corte dei conti territorialmente competente che ha prontamente provveduto a fornire adeguato riscontro.
Oggetto del quesito erano le specifiche attinenti all’obbligo del versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi in favore dell’amministratore locale da parte dell’ente presso il quale svolge il mandato e quali fossero i requisiti minimi necessari.
Il tutto si aggancia direttamente all’art. 86 del T.U.E.L. il quale riporta:
Articolo 86
Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative
La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, richiama innanzitutto due requisiti necessari che devono esistere in concomitanza:
Dando quindi continuità alle pronunce precedenti, tra cui Sezione Liguria n.21/2019/PAR, viene quindi ribadito che l’art. 86, comma 2 TUEL può trovare applicazione solo quando il lavoratore autonomo si astenga completamente dall’attività lavorativa; status che deve essere mantenuto in costanza di mandato amministrativo.
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