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15 Febbraio 2023

Gli strumenti di programmazione negli enti locali

Precedentemente abbiamo introdotto il discorso relativo agli strumenti di programmazione negli enti locali, con lo scopo di fornire un’analisi degli stessi e di capire perché sono importanti al fine di eseguire un corretto controllo di gestione.

Di seguito si riporta l’elenco degli strumenti di programmazione negli enti locali:

  • Il Documento Unico di Programmazione, altresì noto come DUP;
  • Il Bilancio di Previsione;
  • Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e delle performances;
  • Il Piano degli Indicatori;
  • L’Assestamento di Bilancio e la Salvaguardia degli Equilibri;
  • Le Variazioni di Bilancio;
  • Il Rendiconto di Gestione.

Per quanto riguarda il Documento Unico di Programmazione (DUP), rimandiamo all’articolo precedente.

L’articolo di oggi si focalizzerà sull’approfondimento del Bilancio di Previsione e del Piano Economico di Gestione (PEG) al fine di comprenderne la rilevanza come strumenti imprescindibili per un corretto controllo di gestione negli enti locali.

Il Bilancio di Previsione negli enti locali

Il Bilancio di Previsione finanziario costituisce l’elemento centrale del processo di programmazione dell’ente locale, risulta per cui evidente la rilevanza di questo strumento ai fini del controllo di gestione.

È il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l’impiego delle risorse pubbliche, come definiti dalle norme vigenti, rappresentando perciò il principale riferimento per l’allocazione, la gestione e il monitoraggio di entrate e spese dell’ente locale.

La struttura del Bilancio di previsione per gli enti locali è definita dall’art. 165 del TUEL come segue:

  • Il Bilancio di Previsione è composto da due parti, una relativa all’entrata e un’altra relativa alla spesa;
  • Il Bilancio di Previsione viene redatto con lo schema previsto dall’allegato 9 del d.lgs. 118/2011.

È fondamentale che il Bilancio di Previsione preveda un pareggio tra le diverse voci, anche detto equilibrio di bilancio, per cui la somma delle entrate deve equivalere a quella delle uscite.

Il Bilancio di Previsione va approvato annualmente dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta.

Il Bilancio di Previsione va approvato con i seguenti allegati:

  • Il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
  • Il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo Pluriennale Vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione;
  • Il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione;
  • Il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
  • Per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio di Previsione;
  • Per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel Bilancio di Previsione;
  • La nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;
  • La relazione del collegio dei revisori dei conti.

Il Fondo Pluriennale Vincolato negli enti locali

Di seguito un piccolo focus sul Fondo Pluriennale Vincolato al fine di comprendere meglio questo strumento che ricopre una parte importante per la programmazione negli enti locali.

Il Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) è stato istituito per rappresentare contabilmente la copertura finanziaria di spese impegnate nel corso dell’esercizio e imputate agli esercizi successivi, costituita da entrate accertate e imputate nel corso del medesimo esercizio in cui è registrato l’impegno.

È distinto in due quote, per finanziamento spese correnti e per finanziamento spese di investimento.

La quota di “spesa” imputata in esercizi successivi risulterà iscritta con “di cui F.P.V.”.

Procedendo con gli esercizi, a seconda dell’imputazione, si alimenterà per corrispondenza il rigo spesa “di cui già impegnato”.

Il Fondo Pluriennale Vincolato è lo strumento che gestisce e rappresenta contabilmente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego, relativamente ai casi in cui le entrate vincolate e le correlate spese siano accertate e impegnate nel corso del medesimo esercizio e imputate a esercizi differenti.

A regime, il Fondo è alimentato dall’accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese che vengono impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l’accertamento, ma vengono imputate negli esercizi successivi.

Le entrate vincolate destinate alla copertura di spese impegnate e imputate agli esercizi successivi sono rappresentate nel Fondo Pluriennale Vincolato.

Le entrate vincolate destinate alla copertura di spese non ancora impegnate (in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate) sono rappresentate contabilmente nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Non è corretto costituire il Fondo Pluriennale Vincolato:

  • A fronte di entrate vincolate non ancora spese, ovvero in assenza dei correlati impegni, imputati agli esercizi successivi;
  • Per le spese pluriennali finanziate da entrate pluriennali;
  • Per le entrate vincolate destinate a dare copertura a spese impegnate e imputate allo stesso esercizio in cui l’entrata è accertata e imputata.

Il Piano Economico di Gestione negli enti locali

Mentre l’approvazione del Bilancio di Previsione continua ad essere di competenza del Consiglio, il Piano Esecutivo di Gestione deve invece essere approvato dall’Organo Esecutivo. Ciò risponde alle diverse attribuzioni dei due organi. Il Consiglio dell’ente locale è infatti deputato alla definizione delle politiche generali, di indirizzo politico, mentre l’Organo Esecutivo ha il compito di definire le concrete politiche attuative degli indirizzi espressi dal Consiglio.

Attraverso il PEG l’Organo Esecutivo dà un reale contenuto gestionale agli indirizzi del Consiglio in materia di allocazione delle diverse tipologie di entrata nell’ambito dei diversi di programmi di spesa, completandoli quindi con l’individuazione degli obiettivi di dettaglio operativi, specifici, attribuibili ai vari settori.

Il Piano Esecutivo di Gestione viene approvato dall’Organo Esecutivo successivamente all’approvazione del Bilancio di Previsione da parte del Consiglio. Questa scansione temporale risponde pienamente al processo logico della programmazione, in quanto il Piano Esecutivo di Gestione costituisce lo strumento attraverso il quale l’Organo Esecutivo stabilisce gli obiettivi e le dotazioni di ogni settore rispetto ai programmi generali dell’amministrazione individuati negli alti strumenti di programmazione.

Quindi, da un punto di vista strettamente logico, il Piano Esecutivo di Gestione si colloca in una fase successiva rispetto al Documento Unico di Programmazione e rispetto al Bilancio di Previsione per gli enti locali.

Il PEG ha un contenuto che potrebbe essere definito misto. Da un lato, infatti, è uno strumento contabile perché articola in modo dettagliato le entrate e le spese almeno fino al capitolo ed eventualmente in articoli, dall’altro lato ha anche un contenuto non strettamente contabile in quanto deve contenere anche gli obiettivi da assegnare ai responsabili, le risorse umane e strumentali.

Conclusioni

Nei prossimi appuntamenti procederemo all’introduzione e all’analisi dei restanti strumenti di programmazione per gli enti locali, al fine di poter sempre comprenderli meglio e capirne la loro rilevanza per un corretto controllo di gestione.

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