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5 Marzo 2024

PNRR QUATER

PNRR Quater, introduzione

Il PNRR Quater approda in Gazzetta Ufficiale e mostra subito luci (poche…) e ombre (molte).

La Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2024 vede la pubblicazione del Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

Il PNRR Quater è un provvedimento omnicomprensivo, in cui trovano spazio numerose linee di intervento e missioni incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Nazionale Complementare.

Gli articoli che andremo a prendere in considerazione e approfondire sono i seguenti:

pnrr quater novità
  • Art. 2 – Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR
  • Art. 3 – Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell’utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione
  • Art. 9- Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali
  • Art. 11 – Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR
  • Art. 12 – Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi
  • Art. 32 – Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali
  • Art. 33 – Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»

Iniziamo con l’approfondimento.

PNRR Quater, cronoprogramma

L’art. 2 c. 1, del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024  riporta: “Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l’indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data. L’unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell’amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le attività previste dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR.”

Nella sostanza viene richiesto ai soggetti attuatori di aggiornare alla data del 31 dicembre 2023 il cronoprogramma procedurale, ovvero l’iter di progetto, e il cronoprogramma finanziario, che può intendersi associato alle movimentazioni economiche che interessano, ad esempio, il piano dei costi e il quadro economico.

Scadenza e controlli

Dal punto di vista operativo è importante ricordare come per poter procedere con l’aggiornamento del piano dei costi sia fondamentale disporre delle liquidazioni di pagamento correlate ai giustificativi di spesa ricevuti in funzione del progetto PNRR oggetto di monitoraggio.

I soggetti attuatori devono quindi, entro il 1° aprile 2024, assicurarsi che sul portale ReGiS le informazioni siano il più possibile aggiornate, almeno con riferimento alla data del 31 dicembre 2023.

L’operazione di allineamento così effettuata è poi oggetto di controllo, entro i 30 giorni successivi, da parte dell’unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell’amministrazione centrale, titolare della misura.

PNRR Quater, contrasto alle frodi

L’art. 3 c. 1, del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 riporta: “Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione  relative al ciclo di programmazione…”

Questo articolo, seppur non riferito direttamente all’operatività dei soggetti attuatori, li vede coinvolti in un’azione collettiva finalizzata a rafforzare le procedure attuate per combattere le frodi e gli illeciti sui finanziamenti PNRR.

Di riflesso quindi si sottolinea nuovamente l’importanza dell’adozione di procedure anti riciclaggio sia per il soggetto attuatore che per gli operatori economici coinvolti nelle procedure di selezione.

Oltre all’anti riciclaggio ricordiamo come vada dedicata anche la giusta attenzione a conflitti d’interesse e anti corruzione.

Storia recente, dal punto di vista operativo, è infatti il proliferare di un intenso scambio documentale atto ad attestare la figura del titolare effettivo.

Concludendo consigliamo di prestare la giusta attenzione anche alle azioni finalizzate ad evitare l’insorgere del problema del doppio finanziamento.

PNRR Quater, nuova cabina di coordinamento

L’art. 9 c. 1, del D.L. 19/24 riporta: “Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l’attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale di Governo è istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l’efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale”.

Intendiamo semplicemente notificare la nascita di una nuova cabina di coordinamento.

PNRR Quater, acconti PNRR

L’art. 11 c. 1, del D.L. 19/24 trasmette buone nuove rispetto agli acconti: “Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisone del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.”

Assistiamo quindi a un innalzamento della soglia standard di elargizione dell’acconto per opere PNRR, si passa infatti dal 10% al 30%.

Vengono mantenute salve ipotesi più favorevoli qualora particolari disposizioni di legge le prevedano.

PNRR Quater, possibili restituzioni

L’art. 11 c. 3, del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024  porta invece delle nubi ad oscurare il cielo: “Le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023 provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e a versarle, tempestivamente, negli appositi conti di tesoreria di cui all’articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Per le misure di cui all’articolo 1, comma 5, del presente decreto, il versamento ai suddetti conti di tesoreria è effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.”

Il discorso qui diventa impegnativo, si prospetta infatti un recupero delle risorse assegnate rispetto ai progetti che non sono più finanziati con il PNRR. Il comma è, al solito, piuttosto nebuloso, ma né si prevede esplicitamente né si esclude un’azione di restituzione anche da parte dei soggetti attuatori.

Il paragrafo si conclude palesando una previsione di compensazione tra gli importi PNRR oggetto di rientro e quelli assegnati con risorse proprie dallo Stato.

Sicuramente questo è un punto che merita attenzione, anche in ottica di gestione prudenziale del bilancio e perseguimento del rispetto degli equilibri, tra cui quello di cassa.

PNRR Quater, contratti e affidamento dei definanziati

L’art. 12 c. 1, del D.L. 19/24 prevede: “Al fine di assicurare l’attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano esclusivamente alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti.”

In sostanza per le opere definanziate è prevista la possibilità di usufruire delle procedure agevolate previste nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; questo a patto che i relativi bandi e avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto PNRR Quater, ovvero 2 marzo 2024, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Queste agevolazioni sono riconosciute solo alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti.

PNRR Quater, possibili semplificazioni sulla rendicontazione dei definanziati

L’art. 12 c. 4, del D.L. 19/24 apre delle speranze: “Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l’utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.”

Viene lasciata la possibilità alle amministrazioni titolari di prevedere delle modalità di gestione degli interventi non più PNRR semplificate, le stesse dovrebbero quindi attivarsi per dettare delle procedure specifiche, cosa che a oggi non è.

Il comma 4 richiama l’attenzione sul fatto che anche per gli interventi definanziati dal PNRR il sistema informatico di riferimento resta comunque il portale ReGiS.

PNRR Quater, FOI sui definanziati

L’art. 12 c. 5, del D.L. 19/24 riporta: “Per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell’8 dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni per l’incremento prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l’avvio di opere indifferibili» di cui all’articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l’ultimazione dell’intervento in coerenza con l’articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio.”

Anche per le opere definanziate, ovvero gli investimenti fuoriusciti dal mondo PNRR, resta valido l’eventuale Fondo Opere Indifferibili assegnato.

È necessario dimostrare il finanziamento come interamente a carico delle amministrazioni pubbliche e il fatto che i cronoprogrammi siano aggiornati nel rispetto delle scadenze previste dall’istituto di riferimento.

PNRR Quater, medie opere

Medie opere nuove scadenze

L’art. 32 del PNRR Quater prevede la sostituzione dell’art. 139 ter con il seguente “Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026”.

Tenendo presente che l’art. 139 identifica sostanzialmente le Medie Opere vediamo come per queste sia identificato un termine ultimo per la conclusione dei lavori, termine identificato nel 31 marzo 2026.

Un elemento critico dal punto di vista operativo è legato alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 32 che non chiarisce cosa succede alle medie opere 2021 in uscita dal PNRR.

Medie opere articoli abrogati

Il c. 1 lett. c porta poi a una affermazione importante, ovvero assistiamo all’abrogazione del comma 139-quater della legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1. Comma che prevedeva “… le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025 … I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025 concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, il controllo e la valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.”

Pare quindi che il castello di vincoli venga meno. Abrogando questo articolo non è quindi possibile definire né come si debba procedere con l’alimentazione della rendicontazione né dove la stessa debba essere effettuata. Con il venir mendo dell’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio, infatti, si mette in dubbio la necessità di operare sul ReGiS.

A fronte delle possibili importanti ripercussioni dal punto di vista delle sanzioni e dei comportamenti di sottrazione dei trasferimenti è fondamentale che vengano fornite indicazioni dettagliate e precise atte a definire il comportamento da seguire.

Affidamento e aggiudicazione

La lettera f prevede una sostituzione all’interno del comma 143 “L’ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141:

a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;

b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;

c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;

d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.”

Affidare e affidamento devono essere sostituiti con aggiudicare e aggiudicazione.

Medie opere gestione economie

Viene specificata la gestione delle economie “risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell’opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell’ente e sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.”

E assistiamo all’inserimento di un ultimo periodo che definisce il nuovo termine per la conclusione dei lavori, ovvero “Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall’avvenuta aggiudicazione dei lavori”.

Medie opere gestione portale

Un ulteriore aggiunta interessa il comma 144, in questo caso si parla dell’alimentazione del portale, lo stesso portale che potrebbe essere stato abrogato nella sua obbligatorietà di compilazione “Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro dell’interno. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146, sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”

Vediamo quindi come il termine dei sei mesi interessi i progetti che sono già stati rendicontati e anche quelli il cui rendiconto non è ancora stato concluso; per questi ultimi la decorrenza dei termini è dal collaudo o dalla regolare esecuzione, per i primi invece entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, scadenza che si identifica con il 2 settembre 2024.

Criticità

Una ulteriore criticità del PNRR Quater, rispetto a quelle già emerse sino a ora, deriva dalla citazione “ad alimentare integralmente”.

Il fatto che si vada ora a richiedere un’alimentazione integrale come va intesa operativamente?

Le opere già rendicontate devono essere riaperte e aggiornate con nuovi adempimenti?

E come fare quando a oggi rispetto ai nuovi adempimenti, per lo più paventati nel corso di vari webinar istituzionali, manchino linee guida e modelli ufficiali?

Anche in questo caso sarebbe stato opportuno che venissero fornite delle chiare indicazioni a monte rispetto alle procedure da seguire, dal momento in cui così non è stato è obbligatorio attendersi che le stesse arrivino prima delle scadenze imposte al fine di tutelare gli enti coinvolti e non far ricadere su di loro colpe che non gli appartengono.

Concludiamo l’analisi degli spunti di interesse relativi alle medie opere riportando la previsione di adozione del portale ReGiS quale strumento di monitoraggio, sempre ricordando l’abrogazione dell’articolo 139 quater…” Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, così come previsto dall’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”

PNRR Quater, piccole opere

Il comma 1 dell’art. 33 del Decreto Legge n. 19 del 2 marzo 2024 prevede che all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano apportate diverse modificazioni, la prima che andiamo a prendere in considerazione è una sostituzione, la sostituzione dell’art. 31 bis che ora diventa “I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all’interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024”

Entro il 30 aprile 2024 bisogna quindi procedere con l’alimentare il portale ReGiS con l’inserimento dei CUP di interesse.

Piccole opere articoli abrogati

Come già abbiamo avuto modo di osservare per le medie opere anche in questo caso si interviene con un intervento abrogativo piuttosto dubbio, con la lett. d l’art. 33 del D.L. 19/24 cancella il comma 31 – ter, comma che prevedeva quanto segue “I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente” ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l’obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio”

Anche in questo caso si sollevano tutti i dubbi già evidenziati in precedenza per le medie opere e si rileva come, in questo caso, pare vengano meno anche gli obblighi DNSH.

Piccole opere nuove scadenze

Il comma 32 viene sostituito dal seguente: “Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.”

In precedenza, si prevedeva che iniziasse l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, la conclusione dei lavori avvenisse entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo. Per l’anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021.

Con il PNRR Quater si arriva poi a specificare il termine per la conclusione dei lavori, ovvero “per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025” e anche qui si regolamenta l’uso delle eventuali economie “per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29” ricordiamo che il comma 29 prevedeva le seguenti possibilità di investimento:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche), a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.»

Nuovi termini

Richiamiamo i nuovi termini che interessano l’alimentazione del portale ReGiS, e facciamolo proponendo un estratto della norma: “Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell’interno, secondo le modalità di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell’opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Anche in questo caso si richiama quanto già fatto presente per le medie opere, la procedura è infatti corrispondente.

Piccole opere sanzioni

Concludiamo riportando quello che è l’impianto sanzionatorio previsto, ovvero “Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualità dal 2020 al 2023 è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell’interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. … Il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, a valere sul contributo riferito all’annualità 2024, comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo … Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo …”

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