Secondo i giudici del Tar Sicilia, l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco non è uno strumento legittimo cui ricorrere per impedire a una società del servizio idrico di procedere con i distacchi della fornitura nei confronti degli utenti morosi (sentenza n. 962/2016).
Il Tar ha ritenuto che il Sindaco abbia esercitato illegittimamente i propri poteri di contingibilità e urgenza, non trattandosi di una situazione caratterizzata da “accidentalità, eccezionalità, imprevedibilità ed urgenza oggettiva”. Le ragioni di ordine pubblico e igienico sanitarie invocate dal Sindaco nell’ordinanza non sono state riconosciute dai giudici.
Si ricorda che il ricorso a un’ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco è possibile esclusivamente nel caso in ci si trovi di fronte a un reale pericolo eccezionale e imprevedibile di danno grave e imminente per l’incolumità pubblica, non risolvibile con gli strumenti ordinari.