La sezione Lombardia della Corte dei conti, con la delibera n. 376 del 19 dicembre 2016, ha stabilito che in caso di cofinanziamento, per la realizzazione di un’opera realizzata da altro soggetto, da parte di un Comune sussiste il titolo giuridico per procedere all’impegno di spesa e, di conseguenza, l’Ente può e deve registrare la spesa nell’esercizio di competenza.
Nel caso in cui la copertura finanziaria non fosse stata predisposta dal principio, sarà necessaria una variazione di bilancio per reperire le relative somme come stabilito dall’articolo 193 del Tuel, ovvero dalla copertura nel primo bilancio utile.
Inoltre, nel caso in cui non fosse stato possibile attuare il procedimento descritto sopra, si può provvedere anno per anno al riconoscimento delle relative somme debitorie come debiti fuori bilancio.