La sentenza n° 516/02/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo ha stabilito che i canoni di locazione di un immobile commerciale debbano essere esclusi dalla tassazione nel caso in cui il locatario non abbia potuto riscuoterli a seguito del fallimento del locatario. Ciò è possibile, tuttavia, a condizione che il locatore contribuente venga ammesso al passivo del fallimento del locatario.
In tal modo nelle locazioni commerciali l’ammissione del locatore al passivo del fallimento del locatario viene considerata equipollente alla convalida di sfratto nelle locazioni ad uso abitativo: in entrambi i casi, infatti, si è in presenza di un provvedimento giurisdizionale che attesta l’inadempimento del locatario, senza escludere un possibile futuro adempimento che sarà a quel punto soggetto a tassazione.
Alla luce di queste considerazioni, la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo ha, dunque, ritenuto doveroso parificare le due situazioni (locazioni ad uso abitativo e commerciale) ed estendere analogicamente l’esclusione dalla tassazione dei canoni non percepiti anche alle locazioni ad uso non abitativo, a condizione che il locatore sia ammesso al passivo del fallimento del locatario.