La circolare n. 30/2017 della Ragioneria Generale dello Stato, rivolta a tutte le Pa, afferma che gli oneri per le progressioni economiche non devono influenzare né la determinazione del tetto del fondo per la contrattazione decentrata né la sua riduzione per la diminuzione del personale.
Tale principio va seguito tanto dagli enti che continuano a includere gli oneri per le progressioni nel fondo, tanto da quelli che detraggono questi costi dal fondo:
- Nel primo caso, in cui le amministrazioni calcolano le progressioni economiche entro il fondo, dunque al lordo, non si verificano problemi di diminuzione del fondo perché gli effetti delle cessazioni o delle attribuzioni di nuove progressioni corrispondono all’aumento o alla diminuzione delle risorse disponibili per la contrattazione.
- Nel secondo caso, in cui invece lo calcolano al netto, va garantito che il taglio per la diminuzione del personale sia operato in proporzione sia sul fondo che sulle risorse per le progressioni economiche.
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