Si avvicina il 27 dicembre e con tale data l’obbligo di determinazione e versamento dell’acconto iva sull’ultimo periodo dell’esercizio 2017.
L’Agenzia delle Entrate, tramite la circolare 27/E/2017 emanata il 7 novembre, ha fornito delle indicazioni molto utili ai soggetti che operano in regime di split payment.
La circolare richiama l’articolo 2, comma 4, del decreto 27 giugno, in cui si attesta come i soggetti passivi d’imposta che utilizzano il metodo “storico” di determinazione dell’acconto, siano obbligati a considerare anche l’imposta divenuta esigibile nell’ultimo mese (novembre) o nel terzo trimestre dell’anno in corso.
Con riferimento all’acconto IVA, l’art. 5, comma 2-bis, del DM 23 gennaio 2015 aggiornato con il DM 27 giugno 2017 stabilisce che “I soggetti di cui al comma 01 effettuano il versamento di cui all’art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, secondo le modalità ivi previste tenendo conto anche dell’imposta divenuta esigibile ai sensi del presente decreto”. I “soggetti di cui al comma 01” sono le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto e “il versamento di cui all’art. 6…” è, per l’appunto, l’acconto iva da versare entro il 27 dicembre.
Pertanto, ai fini dell’acconto IVA, che dovrà essere determinato secondo uno dei metodi (storico, previsionale o effettivo) previsti dalla specifica disciplina, le PA e Società soggetti passivi IVA dovranno tenere conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti.