In questo periodo gli uffici finanziari sono alle prese con una moltitudine di adempimenti e i richiami alle norme “di nicchia” non vengono sempre viste con favore… Purtroppo in questa occasione poniamo l’attenzione su quanto introdotto da due norme.
Il D.Lgs. 118/11, nello specifico con l’art. 11 c.2, ha introdotto il rendiconto semplificato, il D.Lgs. 33/13, art. 29, ha invece previsto la redazione del rendiconto sintetico; vediamo come si configurano questi due documenti e quali obblighi li caratterizzino.
Il rendiconto semplificato è un documento caratterizzato da una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con un richiamo specifico a quelle che sono state le risorse umane, finanziarie e strumentali utilizzate dall’ente per adempiere ai propri obblighi istituzionali. Oltre a questo deve essere prestata attenzione ai servizi pubblici erogati ai cittadini, analizzando il livello di qualità degli stessi e la copertura offerta. Il rendiconto semplificato deve essere pubblicato sul sito internet del comune.
Il rendiconto sintetico è invece caratterizzato dalla pubblicazione dei dati del consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, semplificazione raggiungibile anche grazie a rappresentazioni grafiche; il tutto con l’intendo di garantire piena accessibilità e comprensibilità dei documenti resi disponibili.