La Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per le Marche ritorna, con la deliberazione n. 32 del 2018, sull’argomento di come si possa disporre dei proventi dall’alienazione del patrimonio immobiliare.
Dal punto di vista normativo il riferimento è la Legge 78 del 19 giugno 2015, all’articolo 7 comma 5, con modificazioni dalla legge 125 del 6 agosto 2015.
La legge prevede espressamente il vincolo di destinazione sui proventi derivanti dall’alienazione del patrimonio immobiliare dell’ente.
La norma impone agli enti di destinare il 10% (25% in situazioni particolari) all’estinzione anticipata dei mutui e quindi alla riduzione del proprio indebitamento.
Nel caso in cui nel corso dell’esercizio non si sia utilizzato detto importo lo stesso confluirà, in sede di rendiconto, nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione.
Questa destinazione deriva dall’identificazione di detti importi come somme soggette a vincolo di destinazione previsto dalla normativa.
Si conclude ricordando come, nel caso in cui si proceda all’alienazione di un immobile, detta vendita deve essere prevista nel piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali
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