Si riporta di seguito un estratto dell’articolo pubblicato dal Dott. Marco Rossi sulla rivista del Sole 24 Ore.
All’interno dell’approfondimento si è prestata molta attenzione a due delibere che hanno interessato il trattamento degli incentivi tecnici, a come questi debbano essere trattati ai fini dei vincoli per la spesa del personale e quale sia il comportamento da seguire nel caso in cui ci sia stato un loro accantonamento prima dell’entrata in vigore del regolamento.
Si riporta l’estratto di seguito.
INCENTIVI TECNICI E ACCANTONAMENTI PRIMA DEL REGOLAMENTO
L’irretroattività del regolamento destinato a disciplinare gli incentivi non preclude, la ripartizione delle risorse in precedenza accantonate e ciò rende legittimo l’accantonamento, in misura ovviamente conforme al limite normativo, nelle more dell’adozione di questo atto. Nell’articolo 113 del Dlgs 50/2016, infatti, al regolamento non è più demandata la definizione della percentuale effettiva delle risorse da destinare al fondo, ma esso rimane strumento della disciplina di dettaglio riguardante tutti gli aspetti del riparto di queste risorse non oggetto di specifica previsione da parte della norma, qualificandosi, in maniera ancor più inequivocabile, quale presupposto necessario della erogazione degli incentivi per funzioni tecniche. Al fine di fugare ogni dubbio in merito ed evitare problemi applicativi alle amministrazioni, comunque, sarebbe auspicabile un intervento del legislatore che chiarisse la portata temporale delle norme regolamentari, anche prevedendo una espressa (e possibile) deroga al principio di irretroattività.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO – PARERE N. 264/2018
INCENTIVI TECNICI E VINCOLI PER IL PERSONALE
Gli incentivi per attività svolta e conclusasi con l’aggiudicazione della gara prima dell’entrata in vigore del comma 5-bis del Dlgs 50/2016 introdotto dalla legge 205/2017, non possono essere esclusi dal calcolo della spesa del personale e del trattamento accessorio erogato dall’ente e dai relativi limiti di spesa stabiliti dalla vigente normativa. Questa soluzione consegue all’effetto innovativo prodotto dal comma 5-bis dell’articolo 113 a partire dalla sua entrata in vigore in relazione sia al principio del tempus regit actum che a quello dell’irretroattività della legge.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO – PARERE N. 265/2018