La deliberazione n. 15 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, depositata il 30 luglio 2018, espone un atto di indirizzo importantissimo per i piccoli comuni che si ritrovano ad affrontare spese per lavoro flessibile.
Nel caso in cui nell’anno 2009 l’importo della spesa fosse pari a zero, o di modesto valore, l’Ente può autodeterminare il proprio limite.
Quanto riportato nella delibera è finalizzato a razionalizzare il limite previsto dal 2011 in seguito all’introduzione dell’articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010.
In seguito a questo decreto è stato imposto agli enti di rispettare la spesa per assunzioni con contratti a tempo determinato, di somministrazione, di formazione e lavoro e di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50% rispetto a quanto sostenuto nell’anno 2009; si può innalzare la soglia al 100% nel caso in cui siano rispettate le norme previste dai commi 557 e 562 della Legge 196/2006.
In caso di assenza di spesa nell’anno 2009 è consentito prendere in considerazione la media del triennio 2007/2009.
È stata quindi ufficializzata la possibilità di sforare il limite preesistente nel caso in cui la somma spesa fosse pari a zero o di “modesto valore”. Ma cosa si intende con “modesto valore”? Si intendono per importi modesti quelli inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale.