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9 Marzo 2015

Mobilità volontaria

Nonostante l’art. 1, comma 424, della legge 190/2014 sancisca l’obbligo di riservare la capacità assunzionale al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero delle amministrazioni provinciali, la Sezione della Lombardia e della Sicilia della Corte dei Conti hanno concluso che per gli anni 2015 e 2016 gli enti locali saranno comunque autorizzati a fare ricorso all’istituto della mobilità.

Le sentenze in esame basano le loro conclusioni sull’attuale vigenza dell’art. 1, comma 47, della legge 311/2014, secondo il quale è possibile attuare i trasferimenti per mobilità nei casi in cui siano in vigore limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; in conseguenza di ciò, infatti, la mobilità in entrata è da considerarsi “neutra” ai fini della capacità assunzionale e, dunque, svincolata dal turn-over. Secondo la deliberazione n. 85/2015 della Sezione Lombardia, la mobilità dei dipendenti in sovrannumero delle amministrazioni provinciali sarebbe stata, al contrario, assimilata ad un’assunzione dal comma 424 della legge 190/2014; pertanto, non essendo “finanziariamente neutra”, tale mobilità è sottoposta ai vincoli del turn-over. Dello stesso parere si mostra la Sezione Sicilia (delibera 119/2015), la quale fa  notare come tale mobilità volontaria non comporti una riduzione delle risorse assunzionali; seguendo questo ragionamento, dunque, è stato decretato che eventuali ingressi di personale in mobilità provenienti da altri enti non siano da ritenersi limitati dal comma 424 della legge 190/2014.

Entrambe le Sezioni, però, sono concordi nel negare la possibilità di utilizzo della capacità assunzionale per il biennio 2015-2016 secondo altre differenti finalità.

Infine, relativamente al contrasto tra le deliberazioni in oggetto e la circolare 1/2015 della Funzione Pubblica, che esplicitamente proibisce di “bandire nuovi concorsi a valere sui budget 2015 e 2016, né procedure di mobilità”, la Sezione Lombardia si è espressa sottolineando la necessità di fare riferimento al complessivo contenimento della spesa di personale: dal momento che nella Provincia si realizza una correlata riduzione dell’organico, è da escludere che tale mobilità sia finanziariamente neutra.

Per chi fosse interessato a consultare il testo delle delibere 85/2015 sezione Lombardia e 119/2015 sezione Sicilia, è possibile prenderne visione consultando i seguenti file in allegato:

Delibera 85/2015 sezione Lombardia

Delibera 119/2015 sezione Sicilia

Fonte: Quotidiano Enti Locali

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