Il trattamento contabile dei debiti fuori bilancio viene analizzato all’interno della delibera n. 21 del 23 ottobre 2018 della Corte dei conti Autonomie.
La Corte fornisce una rapida ma esaustiva risposta su quale sia il trattamento contabile da porre in essere in caso di emersione di un debito fuori bilancio.
Viene richiamata l’attenzione sul fatto che l’emersione di un debito non previsto deve essere immediatamente sottoposta al Consiglio per l’adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, art. 194, comma 1, del Dlgs. n. 267/00, ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193 comma 3, e 194 commi 2 e 3, del Dlgs. n. 267/00.
Adempiuto a questi obblighi si rileva come gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti devono essere imputati all’esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento.
A fronte di eventuali difficoltà che dovessero presentarsi per l’Ente è consentito accordarsi con i creditori al fine di individuare una rateizzazione dei debiti in un massimo di tre esercizi, compreso quello in cui è avvenuto il riconoscimento. Questo nel rispetto dell’art. 194, comma 2, del Tuel e a condizione che le coperture, art. 193, comma 3, Tuel, siano specificate nella Delibera di riconoscimento.
Nel momento in cui si formalizzasse l’accordo si effettuerà l’iscrizione del debito, in ciascuna annualità del bilancio, in funzione della quota di competenza secondo gli accordi del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.
Si rammenta come, qualora non sia necessario, o non sia stato possibile, stipulare un accordo di rateizzazione del pagamento, lo stesso dovrà essere impegnato e imputato nell’esercizio in cui è stato riconosciuto il debito.