Con la Legge 114/2014 è stato ripristinato il compenso incentivante per i progettisti pubblici dipendenti di un’opera pubblica, abolito in precedenza dal Dl 90/2014. La conversione di tale decreto con la Legge di cui sopra ha, quindi, reintrodotto la precedente disciplina con alcune modifiche significative:
- Decurtazione del 20% dal 2%;
- Differenti modalità di erogazione del beneficio.
Un punto cruciale delle nuova normativa concerne la decorrenza del beneficio, dal momento che non è presente una norma transitoria che disciplini la situazione in caso di opere pubbliche che, pur progettate o bandite a gara prima dell’entrata in vigore della nuova legge, abbiano visto l’inizio dei lavori in un momento successivo. Proprio in virtù dell’assenza di una normativa che regoli la fase transitoria, la decorrenza del beneficio è solo post legem, secondo quanto sancito dall’articolo 1 delle disposizioni preliminari al codice civile.
Al fine di dirimere la questione relativa alle opere pubbliche a cavallo tra le due regolamentazioni, il parere n. 2/2015 della sezione Basilicata della Corte dei Conti stabilisce che l’elemento determinante per stabilire il diritto o meno all’incentivo è il momento dell’approvazione dell’opera pubblica e la iscrizione nei documenti di programmazione e di bilancio. Dunque, indipendentemente dal momento di inizio dei lavori, l’opera è assoggettata alla regolazione precedente, se la legge di conversione non era ancora entrata in vigore al momento dell’inserimento dell’opera stessa nell’elenco delle opere pubbliche.
Per stabilire, poi, l’ammontare e la modalità di liquidazione del beneficio, bisogna fare riferimento alla disciplina in vigore al momento dell’approvazione dell’opera da parte della Pubblica Amministrazione. Infine, ulteriore problematica è quella legata alla ultrattività o meno dei regolamenti di esecuzione dell’articolo 92, comma 5 del Codice dei contratti: trattandosi di una fase di transizione in cui si interviene a modificare la precedente normativa, sarebbe necessario un intervento legislativo chiarificatore.
Fonte: Quotidiano Enti Locali