Con la sentenza n. 467/2019, il Tar Campania ha confermato che – nel caso di procedimento amministrativo contrattuale – i provvedimenti intermedi (ammissioni ed esclusioni) sono di competenza esclusiva del responsabile unico del procedimento e non della commissione o del seggio di gara. Coerente con l’orientamento giurisprudenziale costante, la conclusione del giudice è che l’impugnazione avrebbe dovuto essere rivolta verso il provvedimento adottato e di competenza del Rup, infatti quest’ultimo è l’unico soggetto competente ad adottare i provvedimenti a riguardo. In chiusura potremmo dire che il Responsabile Unico del Provvedimento è l’unico vero motore della gara: è il “dominus della procedura di gara, cui l’art. 31, comma 3, del D.lgs 50/2016 assegna una competenza di natura residuale, nella quale rientra una generale funzione di coordinamento e controllo delle procedure di gara, nonché il compito di adottare le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate ed a formalizzare all’esterno gli atti della procedura”.
Salvo che coincida con il dirigente/responsabile del servizio, il responsabile unico: “non può adottare l’atto definivo della procedura (pur eventuale) ovvero l’aggiudicazione neppure se, in questo senso, dovesse essere delegato dal proprio responsabile di servizio (…) L’aggiudicazione, evidentemente, così come il potere di indire le gare compete al dirigente/responsabile del servizio”.
Fonte: Stefano Usai, Il responsabile unico del procedimento può escludere l’appaltatore ma non aggiudicare la gara, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 18 marzo 2019.