A seguito dell’emanazione della circolare 16 maggio 2019, n. 15 della Ragioneria Generale dello Stato, “Conto annuale del personale 2018”, analizziamo gli aspetti più critici circa le novità introdotte.
- Doppio calcolo per la dichiarazione sul limite al trattamento accessorio
In materia di contrattazione integrativa decentrata all’interno del conto annuale per il 2018 non mancano le novità. La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare 16 maggio 2019, n. 15 che contiene le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2018, e riscrive la Tabella 15 inerente la costituzione del fondo del trattamento accessorio, rivedendo la scheda «SICI» contenente i dati di monitoraggio della contrattazione aziendale alla luce di quanto previsto dal CCNL 21 maggio 2018 relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018. In primo luogo, ciascun ente avrà l’obbligo di dichiarazione del limite al trattamento accessorio, ai sensi dell’art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Il parametro di riferimento è il 2016 e per la sua determinazione, anche per il succedersi di diverse e differenti interpretazioni da parte delle varie sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, la questione è ancora poco chiara. Lo stesso conto annuale spiega qualcosa ma lascia in sospeso altri aspetti.
Sia nella Scheda SICI che nelle istruzioni, la circolare spiega che il limite del 2016 deve essere determinato sommando alcuni valori:
– enti con dirigenza: fondo delle risorse decentrate + fondo del lavoro straordinario;
– enti senza la dirigenza: fondo delle risorse decentrate + più fondo del lavoro straordinario + somme stanziate per le posizioni organizzative.
A questo proposito, sono necessarie due precisazioni. La prima è che nel 2016 gli enti con la dirigenza avevano ancora l’istituto delle posizioni organizzative finanziato all’interno del fondo del trattamento accessorio. Situazione modificata dal CCNL 21 maggio 2018 che ha estrapolato le poste dal fondo e le ha stanziate a bilancio, come da sempre accade negli enti senza la dirigenza. La seconda è che la necessità di includere il fondo dello straordinario nel limite del trattamento accessorio dipende dal fatto che il nuovo CCNL ha previsto espressamente la possibilità di «spostare» somme dal medesimo fondo alla parte stabile delle risorse decentrate. Inserendo lo straordinario nel tetto, quindi, si viene a creare un meccanismo di invarianza complessiva del limite.
Circa le altre poste del trattamento accessorio non ricomprese all’interno delle disposizioni contrattuali, tra le quali, per esempio, le somme corrisposte al Segretario comunale quale maggiorazione della retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato o le somme corrisposte ai dipendenti incaricati in base all’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, la Ragioneria generale dello Stato, nella circolare in commento, rimanda la questione affermando che, poiché «la materia è in evoluzione in relazione a precisazioni rese dalla Corte dei conti, si è ritenuto di rinviare ad altre sedi una puntuale elencazione» delle varie voci.
- Monitoraggio delle posizioni organizzative
Dopo le novità introdotte dal CCNL 21 maggio 2018, la rendicontazione sulle spese di personale delle pubbliche amministrazioni si è adeguata al fatto che i valori della retribuzione di posizione e di risultato sono ricompresi nel tetto del trattamento accessorio previsto dall’art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017. Per questo, nel conto annuale per il personale 2018 vengono chieste informazioni su quanto l’ente ha stanziato per l’istituto e sull’utilizzo di tali somme e, per la prima volta, nella Tabella 15 compare una sezione speciale denominata «Posizioni organizzative (bilancio)». Tali somme non vengono più prelevate dal fondo del trattamento accessorio ma costituiscono, per tutti gli enti, stanziamenti di bilancio.
Nella sezione di sinistra della Tabella 15 bisogna riportare le somme destinate all’istituto nel 2017. Di conseguenza, le altre due voci sono quelle destinate a monitorare se l’ente, nell’anno della rilevazione, ha aumentato o diminuito il valore dell’anno 2017. Per rimanere nel «tetto» dell’anno 2016, l’utilizzo di tale possibilità deve essere compensato da medesime valorizzazioni sulle altre poste del fondo e, infatti, all’interno della sezione «Decurtazioni», è stata inserita anche la voce «Decurtazione somme destinate alle p.o.», per garantire l’invarianza nel rispetto del limite complessivo.
Nella sezione a destra della Tabella 15 vengono, invece, raccolte le modalità di utilizzo per le quali ci sono tre caselle di compilazione. La parte più importante è costituita dalla retribuzione di posizione che, per le categorie D, può variare da 5mila a 16.000 euro.
Poi vanno indicate la quota della retribuzione di risultato che non può essere inferiore al 15% dell’intera somma destinata alle posizioni organizzative e le somme erogate per «interim» quando una p.o. sostituisce un suo collega. In questo caso, la maggiorazione che viene riconosciuta varia dal 15 al 25% della posizione sostituita.
- Sotto esame l’incremento dello 0,20% del monte salari 2001
Con il conto annuale del personale 2018 si affronta anche un’altra situazione in sospeso: nella scheda «SICI», infatti, è chiesto alle amministrazioni locali come si sono comportate sulla questione dello «0,20% del monte salari 2001».
Il CCNL 22 gennaio 2004 aveva previsto, all’art. 31, co. 7, che tutti gli enti calcolassero e stanziassero nella parte stabile del fondo un importo pari allo 0,20% del monte salari 2001, da utilizzare solo per finanziare la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di alta professionalità. Negli altri casi, l’importo avrebbe dovuto essere accantonato in attesa di sviluppi futuri. L’art. 67, co. 1 del CCNL 21 maggio 2018 ha previsto che nell’unico importo consolidato del nuovo fondo delle risorse decentrate confluisca la quota di questo 0,20%. Poiché gli enti nella maggior parte dei casi non hanno mai stanziato le somme, ci si è trovati in difficoltà a gestire la situazione. Secondo l’Aran, con il parere 8 ottobre 2018, n. 7, se l’ente non ha mai stanziato lo 0,20% non può automaticamente inserirlo nell’unico importo consolidato, ma nulla vieta che, in caso di «errore» nella costituzione del fondo, si proceda con i principi di correttezza e buona fede alla sua rideterminazione.
Il conto annuale chiede agli enti tra informazioni sull’argomento. La prima riguarda l’indicazione, in euro, dell’ammontare dell’importo dello 0,20% del monte salari 2001 non ricompreso nell’importo unico consolidato 2017 di cui all’art. 67, co. 1 del CCNL 21 maggio 2018. Poi viene chiesto se il valore è stato inserito, previo parere positivo dell’organo di revisione, all’interno del fondo 2017. Infine, viene verificato, di conseguenza, se è stato modificato il limite previsto dall’art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 «secondo le indicazioni del Mef».
Dal tipo di domande poste ma si presume che l’eventuale inserimento nel limite del 2016 è sicuramente ammesso a condizione, però, che il valore venga decurtato della medesima percentuale di riduzione applicata al fondo, in base all’art. 1, co. 456 della L. n. 147/2003, per rendere il dato attuale e omogeneo.
Fonte: Redazione Paweb – Samantha Cerritelli, 23/05/2019