La sentenza della Corte di Cassazione n. 3259 del 2 marzo ha sottolineato come la fattura priva di alcuni degli elementi essenziali, individuati nel DPR633/72 art. 21, possa non essere idonea a certificare l’esistenza dell’operazione a cui è collegata, compromettendo quindi la detraibilità ai fini iva del documento.
Per ovviare a queste mancanze è lasciata la possibilità di eliminare le lacune attraverso la raccolta e esibizione di documentazione atta a dimostrare la validità del documento e del suo contenuto.
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