Con la sentenza n. 166/2019, il Tar del Molise ha dichiarato illegittime le norme del regolamento comunale che – nel caso di subentro – obbligano l’utente ad anticipare il corrispettivo di un anno accollandosi il debito del precedente intestatario insolvente.
Ad esse si aggiungono altre disposizioni: viene considerata «irragionevole ed ingiustificata» la previsione che impone all’utente di impegnarsi a versare la somma spettante al Comune per la fornitura idrica. Infatti, in caso di recesso anticipato l’utente dovrebbe corrispondere l’intera quota fissa ma il regolamento comunale non prevede eventuali obblighi di restituzione di quanto indebitamente percepito. Ancor meno è giustificabile la sottoscrizione come condizione per la stipula del contratto, incongrua dal momento che tale fornitura viene erogata in regime di monopolio e corrisponde a un bene di prima necessità sia per le persone fisiche che per le attività d’impresa. Infine non è accettata la previsione di una cauzione da versarsi a garanzia del pagamento annuale dei canoni nella parte in cui risulta posta a carico delle sole persone giuridiche e non anche delle persone fisiche. Così anche le modalità di calcolo della cauzione per le società che chiedono l’intestazione per la prima volta, atteso che viene demandato in maniera poco chiara al responsabile del servizio.
Fonte: Amedeo Di Filippo, Illegittimo l’obbligo di anticipare un anno di bolletta idrica, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 3 giugno 2019.