Il decreto approvato dalla Commissione Arconet l’11 settembre 2019 contiene una importante novità destinata agli enti con meno di 5 mila abitanti che, anche nel 2019, hanno rinviato l’adozione della contabilità economico- patrimoniale.
Per questi nasce l’obbligo di redazione di uno Stato Patrimoniale semplificato da allegare al Rendiconto 2019.
Risultano quindi svantaggiati gli enti aventi popolazione inferiore ai 5.000 abitanti che, nel rendiconto 2018, hanno già implementato la contabilità economico patrimoniale.
La commissione Arconet ha approvato lo schema di Decreto che definisce la modalità di elaborazione di tale modello, da redigersi con situazione alla data del 31 dicembre 2019 da parte degli enti che si sono avvalsi di tali facoltà.
L’articolo 232, comma 2, del Tuel prevede per questi enti l’obbligo di allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019, redatta con modalità semplificate
Nell’attesa dell’emanazione e della pubblicazione in G.U. del Decreto, la Ragioneria Generale dello Stato, al fine di supportare l’adempimento, ha predisposto un file, prossimamente a disposizione, che prevede alcuni automatismi relativi alla fase di aggregazione delle voci del piano dei conti patrimoniale.
Gli enti possono predisporre la propria situazione patrimoniale 2019 inserendo negli spazi le informazioni riguardanti le attività e le passività patrimoniali dell’ente.
Sulla base dei dati inseriti, il file provvede automaticamente all’elaborazione del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato e all’elaborazione della situazione patrimoniale da allegare al rendiconto 2019.
La situazione patrimoniale costituisce anche lo stato patrimoniale di apertura dell’esercizio 2020, mentre il modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, riferito a dicembre 2019, consente di predisporre i “mastrini” di apertura delle scritture economico patrimoniali dell’esercizio 2020.
Solo per l’esercizio 2019, con l’intento di semplificare l’elaborazione della situazione patrimoniale, alcune voci possono essere valorizzate con importo pari a zero:
- Crediti verso lo Stato e altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione.
- Rimanenze.
- Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità.
- Ratei attivi.
- Risconti attivi.
- Riserve da capitale.
- Risultato economico dell’esercizio.
- Acconti.
- Ratei passivi.
- Contributi agli investimenti.
- Concessioni pluriennali.
- Risconti passivi.
- Conti d’ordine.
Per il solo esercizio 2019 non è inoltre obbligatoria la compilazione della colonna “Anno -1”; l’indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo per le Immobilizzazioni finanziarie, i Crediti e i Debiti; l’indicazione degli importi relativi a beni indisponibili per le immobilizzazioni materiali.
Tutti coloro che potranno usufruire dei benefici sin qui esposti non potranno però esimersi dall’essere in possesso di un inventario aggiornato; questa rappresenta la condizione minima di partenza per la redazione dello Stato Patrimoniale.