Una delle novità introdotte dalla legge di Bilancio, attualmente all’esame del Senato, è quella che vuole, già dal 1° gennaio 2020, che gli accertamenti emessi dagli enti locali relativi ai tributi propri e alle entrate patrimoniali siano immediatamente esecutivi.
Parlando di entrate tributarie e patrimoniali (canoni e proventi per l’uso di beni, fabbricati, terreni, occupazione aree pubbliche, oneri di urbanizzazione e altro) rileviamo come non siano prese in considerazione le multe previste dal Codice della strada.
Verrà conseguentemente meno l’emissione della cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. La novità così prevista interesserà tutti gli atti emessi dagli enti locali dal 1° gennaio 2020 e relativi ai periodi di imposta passati e non decaduti.
Al cambiamento della procedura seguirà il cambiamento del contenuto dell’atto.
Lo stesso dovrà infatti contenere l’intimazione al pagamento degli importi, entro il termine di presentazione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica in caso di riscossione delle entrate patrimoniali. In caso di ricorso si applicheranno le disposizioni in tema di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio: per le imposte locali è dovuto l’intero tributo preteso mentre le sanzioni sono dovute nella misura dei 2/3 solo dopo la soccombenza nel primo grado di giudizio.
Decorsi 30 giorni dal termine per il pagamento, si procederà alla riscossione delle somme senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale.
L’omesso versamento degli importi richiesti con l’avviso di accertamento non comporterà l’irrogazione di ulteriori sanzioni da omesso versamento; saranno sospese le procedure esecutive per un periodo di 180 giorni dall’affidamento del carico ma non le azioni cautelari e conservative (fermo, ipoteca eccetera); in presenza di fondato pericolo per la riscossione, sarà possibile pretendere l’intera somma compresi interessi e sanzioni.
A fronte di quanto sin qui esplicitato si rileva come l’ente potrà adottare un proprio regolamento per disciplinare la rateizzazione oppure adottare la prassi per la quale può essere concessa una rateazione fino a un massimo di 72 rate mensili, eventualmente prorogabili o annullabili nel caso in cui non si manifesti il pagamento di due rate consecutive.