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27 Febbraio 2020

Sindaco e indennità in caso di mancata richiesta di aspettativa

Con la deliberazione n. 8/2020 della Corte dei conti della Sardegna, Sezione regionale di controllo, si afferma che non è possibile riconoscere all’amministratore locale lavoratore a tempo determinato l’indennità di funzione integrale dato che non svolge il proprio incarico in modo esclusivo.

Tale materia viene disciplinata dal D.Lgs. 267/2000-TUEL al Capo IV “ Status degli amministratori locali” in cui si disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali (art. 77 TUEL). L’art. 81 – (“Aspettative”) prevede che gli amministratori di enti locali possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo del mandato.
L’art. 82 comma 1 stabilisce che l’indennità di funzione è dimezzata per gli amministratori, già lavoratori dipendenti, che non abbiano richiesto l’aspettativa (art. 82 comma 1 – Indennità).

Dunque qualora il sindaco non possa svolgere l’incarico a tempo pieno o in forma esclusiva, la corresponsione dell’indennità di funzione deve essere dimezzata nei confronti dell’amministratore che non si trovi in regime di aspettativa non retribuita. In pratica il diritto all’indennità in misura piena si può conseguire soltanto in caso di un incarico svolto a tempo pieno da parte dell’amministratore, previo collocamento in aspettativa non retribuita, così da escludere lo svolgimento contestuale di altro rapporto di servizio e del relativo trattamento stipendiale.

Fonte: Amedeo Di Filippo, Amministratori locali, il tempo determinato non dà diritto all’indennità piena, Il Sole 24 Ore – Quotidiano Enti Locali & PA, 27 febbraio 2020.

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