La Corte dei Conti Abruzzo, con la deliberazione n. 128 del 12 giugno scorso, risponde ad un quesito di un Comune concernente i corrispettivi da riconoscere ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale, alla luce delle recenti novità introdotte dal legislatore per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19.
Un Sindaco, nella specie, ha richiesto un parere in merito all’interpretazione dell’art. 92 del D.L. 18/2020, cd. Decreto Cura Italia, rispetto alle procedure di liquidazione delle spese previste dall’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in relazione ai corrispettivi da riconoscere ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale, regionale e di trasporto scolastico, nonché dei servizi di ausilio e sostegno alle attività scolastiche del Comune.
Occorre una premessa in merito.
L’art. 92 del decreto legge richiamato, in sede di conversione nella legge 24 aprile 2020, n. 27, si era arricchito del nuovo comma 4-bis in base al quale, per i trasporti scolastici e per quelli del trasporto pubblico locale e regionale, i relativi corrispettivi dovevano essere pagati all’appaltatore anche se i servizi risultavano sospesi. Ma, a seguito delle proteste avanzate dagli enti locali, il legislatore è intervenuto sulla formulazione della norma prevedendo la soppressione delle parole “e di trasporto scolastico”.
Conseguentemente, grazie alla riscrittura del comma 4-bis, dell’art. 92, del D.L. 18/2020 – a cura dell’art. 109 del Decreto Rilancio (nella versione attualmente vigente in attesa della conversione in legge) – gli enti locali non sono tenuti a pagare per i servizi non svolti. Altresì, è venuto meno per gli enti locali il divieto di procedere a decurtazioni di corrispettivo o all’applicazione di sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o minori percorrenze, per quanto riguarda il trasporto scolastico, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
Tutto ciò premesso, la Corte ricorda che l’articolo 184 del Tuel dispone che la liquidazione delle spese deve essere disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore e ancor più correttamente “a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite”.
Appare evidente, pertanto, che in sede di liquidazione della fattura a cui non corrisponde una prestazione effettuata, non è possibile attestare, come di consueto e prassi, il regolare svolgimento del servizio e disporne quindi il pagamento.
Lo stesso vale per gli ulteriori profili inerenti ai servizi di ausilio e sostegno alle attività scolastiche del Comune, come ad esempio mensa e assistenza agli alunni oltre che al trasporto scolastico come sopra evidenziato, che sono stati sospesi a far data dalla chiusura delle scuole disposta dal Governo.
Redazione Paweb – Federica Marino, 25 giugno 2020.