Il parere 1749/2015 dell’Aran chiarisce che ai dipendenti degli Enti locali e delle Regioni non spetta il compenso per la reperibilità in caso di attività svolte durante l’orario di lavoro (anche qualora si tratti di prestazioni a contatto con il pubblico), poiché il presupposto alla base di tale istituto è che il dipendente non sia in servizio.
Il parere 1743/2015 dell’Aran stabilisce che il raddoppio della reperibilità non può essere disposto per le attività svolte nella giornata del sabato nei Comuni e negli altri Enti locali in cui l’orario di lavoro è articolato in cinque giorni alla settimana (il sabato infatti è un giorno lavorativo a tutti gli effetti seppur a zero ore), a meno che il sabato non coincida con il riposo settimanale del dipendente.
Si ricorda che il servizio di reperibilità deve essere istituito mediante apposita deliberazione dalla Giunta. Tale servizio prevede che a turno i dipendenti, al di fuori del loro orario di servizio, si rendano reperibili, ossia siano in grado di raggiungere il luogo di lavoro entro 30 minuti al massimo. Il compenso stabilito per la reperibilità è pari a 10,33 euro per 12 ore, raddoppiato se l’attività viene svolta di domenica o in un giorno festivo o in un giorno di riposo. Nel momento in cui il dipendente viene effettivamente chiamato in servizio, il compenso di reperibilità viene sospeso, poiché per tutta la durata della chiamata entra in gioco lo straordinario. Infine, in caso di reperibilità in un giorno festivo o di riposo, il dipendente avrà diritto alla fruizione di un giorno di riposo compensativo, senza che questo comporti, tuttavia, una riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
Fonte: Quotidiano Enti Locali