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25 Settembre 2020

Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’equipollenza dei titoli

Con la sentenza 5460/2020, il Consiglio di Stato ha precisato che l’equipollenza tra titoli di studio sussiste solo se prevista da un atto normativo e non può venire desunta o essere frutto di valutazioni sostanziali fatte dall’ente che si occupa delle procedure. Se da bando è previsto il possesso un titolo di studio specifico, questo requisito risulta essere inderogabile e imprescindibile.

Dunque quando un bando richiede il possesso di un determinato titolo di studio senza prevedere il o i titoli a esso equipollenti, l’ente che verifica i requisiti non può esercitare alcun tipo di potere valutativo. In pratica l’amministrazione potrà procedere a una valutazione di equipollenza concreta nel caso in cui il bando ammetta come requisito di accesso un determinato titolo di studio, o altro titolo in sostanza equipollente.

Il Consiglio di Stato si è anche espresso sul cosiddetto «principio di sanatoria legale», che sebbene sia un criterio utilizzato per l’accesso alle libere professioni non è in alcun modo applicabile alla disciplina d’ammissione al pubblico impiego.

Anche il «criterio della continenza», che prevede l’assorbimento del titolo mancante in altro diverso sebbene analogo e comunque di durata studi maggiore, non giustifica una parificazione fatta in autonomia dall’ente che va in contrasto col bando stesso.

Fonte: Pietro Alessio Palumbo, Concorsi, nessuna discrezionalità sulla equipollenza tra titoli di accesso, Il Sole 24 Ore – NT+Enti Locali & Edilizia, 25 settembre 2020.

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