Il recente parere della Corte dei Conti (delibera 99/2000 Sezione Regione Lombardia) offre lo spunto per rivedere cosa prevede il principio contabile applicato della competenza finanziaria in caso di affidamento a legale per incarico di patrocinio legale.
Il principio stabilisce, al punto 5.2 lett. g), che l’impegno per affidamento di incarico a legale esterno, la cui esigibilità non è determinabile, sia imputato all’anno in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, per garantire la copertura della spesa. Con il riaccertamento ordinario dei residui, se l’obbligazione non fosse esigibile, si provvede a cancellare l’impegno iscrivendo, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato, e a re-imputarlo all’anno in cui si prevede che maturerà la sua esigibilità.
Vediamo allora come muoversi in concreto. Prima di assumere la determinazione di affidamento dell’incarico, va chiesto al legale di presentare un disciplinare che indichi la spesa distinta per le diverse fasi da eseguire con le tempistiche della loro esigibilità. In tale ipotesi, l’impegno andrà assunto fin dall’origine sulle diverse annualità indicate, riservandosi in determina di modificarne l’imputazione in caso di diversa esigibilità. A riguardo si potrebbe inserire nella determinazione una frase del seguente tenore “…si riserva di modificare l’imputazione dell’impegno assunto con il presente atto, tenuto conto dell’eventuale diversa esigibilità della spesa, sulla base di quanto sarà comunicato dal legale incaricato”
Al termine dell’esercizio, prima del riaccertamento ordinario, andrà contattato il legale per capire quale quota dell’impegno abbia maturato la sua esigibilità, per mantenerla a residuo e richiederne la fatturazione, e quale re-imputare alle annualità successive. Nell’anno in cui l’impegno è cancellato si crea il FPV (eccezione al principio generale, in quanto le entrate che finanziano questa spesa sono di natura corrente senza vincolo di destinazione), che finanzierà la spesa re-imputata. Al legale dovrà essere altresì chiesto se, sulla base dell’andamento del giudizio, l’impegno iniziale è congruo e, in caso contrario, integrarlo con ulteriore determinazione.
Tale operazione andrà ripetuta ogni anno fino a quando l’incarico sarà ultimato, è molto probabile che un impegno nato nell’anno “n” venga re-imputato all’anno “n+1”, e poi all’anno “n+2” e così via. È importante non dimenticarsi di verificare, ogni anno in occasione del riaccertamento, tutti i residui, che qualora non correttamente re-imputati dovranno essere oggetto di cancellazione e di rifinanziamento sul bilancio successivo.
Se si opera in questo modo non ci si troverà mai nella situazione prospettata dal Comune di Tartano, che chiedeva alla Corte di poter estendere il riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenza (art. 194, co. 1, lett. a)) anche alle spese legali sostenute per il legale dell’ente, e non solo per quelle di controparte che l’ente è stato condannato dal giudice a risarcire. Per le spese sostenute dall’Ente, in mancanza di preventivo impegno di spesa, non resterà che procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ma ai sensi dell’articolo 194, co.1, lett. e), previa acquisizione del parere del Collegio dei Revisori e con le conseguenze in tema di valutazione degli eventuali profili di responsabilità da parte della competente Procura della Corte.