Con la sentenza n. 27993 del 2020, la Corte di cassazione penale ha stabilito che qualunque soggetto effettui dei lavori di manutenzione ordinaria (cioè di riparazione dell’edificio e rinnovamento degli impianti) o di manutenzione straordinaria (ovvero di sostituzione di parti anche strutturali degli edifici che non causino mutamenti rilevanti della volumetria complessiva né dell’urbanistica) su immobili di natura abusiva risponderà del reato disciplinato dall’articolo 44 del Dpr 380/2001.
Per immobili abusivi si intende fabbricati costruiti senza titolo edilizio originario o non ancora legittimato da uno in sanatoria.
In pratica la terza sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza sopracitata, chiude definitivamente alla possibilità di interpretazioni diverse, censurando qualsiasi iniziativa edilizia manutentiva, anche di non rilevante entità e anche qualora il Comune non abbia ancora adottato le sanzioni.
Questo intervento costituisce un nuovo reato che può essere punito in autonomia, in quanto disvelatore della reiterazione della condotta penalmente rilevante già posta in essere.
Fonte: Pippo Sciscioli, Niente manutenzione ordinaria su immobili abusivi anche se il Comune non ha ancora adottato le sanzioni, Il Sole 24 Ore – NT+Enti Locali & Edilizia, 11 novembre 2020.