Nessuna attività commerciale o produttiva, tra cui bar e ristoranti, è ammessa in zona agricola, poiché tale area è per legge destinata unicamente all’attività agricola e a quelle ad essa strettamente connesse (Tar di Bari, sentenze n. 792/2015 e 793/2015).
Le sentenze in commento si riferiscono a un contenzioso sorto tra il Comune pugliese di Giovinazzo e i proprietari di due pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: a questi ultimi, infatti, era stata negata l’autorizzazione ad aprire i loro esercizi in zona agricola. Il Tar di Bari, in pieno accordo con la posizione del Comune, ha sottolineato due punti importanti:
- nel caso in oggetto vi è una chiara incongruenza tra l’attività di somministrazione e la destinazione urbanistica dell’area scelta (zona agricola);
- in generale l’avvio di un’attività commerciale o produttiva deve sottostare al rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie che caratterizzano l’area di destinazione.
Dunque, la sentenza del Tar sancisce che, in caso di contrasto tra la pianificazione urbanistica e quella commerciale, l’esito inevitabile è l’illegittimità della pianificazione commerciale.