Una cartella di pagamento che non sia stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento deve necessariamente contenere la specificazione delle ragioni di fatto e di diritto alla base dell’iscrizione a ruolo; in caso di assenza della motivazione, l’iscrizione a ruolo risulta nulla (CTP di Lecce, sentenza n. 1891/15).
Il caso in esame riguardava la cartella (in materia di TARES) notificata ad un contribuente, senza che la stessa fosse stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento: nella cartella di pagamento era semplicemente comunicata l’iscrizione a ruolo disposta dal Comune; erano invece assenti sia l’indicazione dei presupposti dell’imposizione sia i criteri di calcolo del tributo oggetto di riscossione.
La sentenza della CTP di Lecce si basa su quanto previsto dall’art. 7, comma 3, dello Statuto del contribuente: “Sul titolo esecutivo [la cartella di pagamento] va riportato il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento, ovvero in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria”. Dunque, in assenza di un precedente accertamento, sulla cartella notificata al contribuente deve essere espressa in modo preciso e rigoroso la motivazione alla base della richiesta di pagamento e dell’iscrizione a ruolo.
La sentenza in esame si pone in continuità con la posizione in merito, ormai consolidata, della Corte di Cassazione, secondo la quale “l’ente impositore ha sempre l’obbligo di chiarire nella cartella esattoriale, sia pure succintamente, le ragioni – intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria – dell’iscrizione a ruolo dell’importo preteso, in modo da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa” (Cassazione, sentenza n. 14036/99).