La sentenza n. 14197/2015 della Corte di Cassazione ha fornito un’importante precisazione in merito alla trasmissione della Dichiarazione dei redditi: la sola ricevuta generata dal sistema Entratel non è sufficiente per considerare completata l’acquisizione del documento; è necessario attendere la conferma di “effettiva e definitiva acquisizione”. Nel caso, infatti, in seguito a verifica, il file caricato venga scartato, l’acquisizione non può considerarsi avvenuta.
Il caso all’origine della sentenza in commento riguarda una cartella per omessa dichiarazione, notificata ad un contribuente che aveva effettuato l’inoltro telematico della dichiarazione, ottenendo la ricevuta Entratel; tuttavia, la dichiarazione, presentando una data non conforme, era stata successivamente scartata e mai corretta dal contribuente. Dunque, nonostante quest’ultimo avesse versato regolarmente le imposte dovute, la sua dichiarazione è stata considerata come “omessa”.
Fonte: Seac-Info