In presenza di un ordine di demolizione emesso dall’Autorità Giudiziaria in capo a un immobile abusivo, non è possibile annullare tale disposizione esclusivamente sulla base dell’acquisizione gratuita dell’immobile stesso al patrimonio indisponibile del Comune (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, sentenza n. 27587/2015).
È utile ricordare che, in caso di accertato abuso edilizio, scatta l’obbligo per l’abusivo di procedere alla demolizione dell’immobile a proprie spese, in seguito a ingiunzione da parte dell’Ente comunale. Decorso il termine per ottemperare all’ordine del Comune, subentra l’azione dell’Autorità Giudiziaria che provvederà ad eseguire la demolizione, sempre a spese dell’abusivo.
L’acquisizione dell’immobile abusivo da parte del Comune non è, quindi, sufficiente ad impedire la demolizione: a tal fine è necessaria un’apposita delibera del Consiglio Comunale in cui si rivendica la prevalenza di interessi pubblici alla conservazione dell’assetto urbanistico così com’è. Ciò a patto, ovviamente, che il fabbricato abusivo non si riveli in contrasto con interessi urbanistici o ambientali.