I pannelli apposti sui distributori automatici di cibi e bevande all’interno delle stazioni ferroviarie sono assoggettabili all’imposta sulla pubblicità (Corte di Cassazione, sentenza n. 13023/2015).
La tesi avversa sostiene la non tassabilità dei distributori sulla base di due considerazioni:
- la collocazione dei distributori stessi in una sede di limitato accesso (le aree dei binari dove può transitare solo chi è munito di biglietto);
- l’esenzione riservata alle insegne di esercizio fino a dimensione di 5 mq apposte sulla sede dove si svolge l’attività reclamizzata.
La Cassazione ha, però, respinto tale posizione sottolineando che:
- Lo spazio interno della stazione ferroviaria è considerato un luogo aperto al pubblico e, per tale motivo, idoneo all’assoggettamento all’imposta dei messaggi pubblicitari.
- Il distributore automatico su cui è affisso il pannello pubblicitario non rappresenta la sede dell’impresa, in quanto essa è intesa come il luogo ove si svolgono in concreto le attività amministrative e di direzione dell’impresa stessa.
In merito ad entrambi i punti di cui sopra, la sentenza si rifà ad alcuni specifici precedenti: sentenze n. 2167/2012, n. 21161/2009 e n. 22572/2008 in relazione al primo punto, sentenza n. 27503/2014 in relazione al secondo punto.
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